Art. 45 · Sezioni e titoli professionali
Capo IX

Art. 45

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Sezioni e titoli professionali

In vigore dal 1 set 2001
1. Nell'albo professionale dell'ordine degli ingegneri sono istituite la sezione A e la sezione B. Ciascuna sezione è ripartita nei seguenti settori: a) civile e ambientale; b) industriale; c) dell'informazione. 2. Agli iscritti nella sezione A spettano i seguenti titoli professionali: a) agli iscritti al settore civile e ambientale, spetta il titolo di ingegnere civile e ambientale; b) agli iscritti al settore industriale, spetta il titolo di ingegnere industriale; c) agli iscritti al settore dell'informazione, spetta il titolo di ingegnere dell'informazione. 3. Agli iscritti nella sezione B spettano i seguenti titoli professionali: a) agli iscritti al settore civile e ambientale, spetta il titolo di ingegnere civile e ambientale iunior; b) agli iscritti al settore industriale, spetta il titolo di ingegnere industriale iunior; c) agli iscritti al settore dell'informazione, spetta il titolo di ingegnere dell'informazione iunior. 4. L'iscrizione all'albo professionale degli ingegneri è accompagnata dalle dizioni: "sezione degli ingegneri - settore civile e ambientale"; "sezione degli ingegneri - settore industriale"; "sezione degli ingegneri - settore dell'informazione"; "sezione degli ingegneri iuniores - settore civile e ambientale"; "sezione degli ingegneri iuniores - settore industriale"; "sezione degli ingegneri iuniores - settore dell'informazione".
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-06-05;328#art-45