Art. 42 · Esami di Stato per l'iscrizione nella sezione A e relative prove
Capo VIII

Art. 42

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Esami di Stato per l'iscrizione nella sezione A e relative prove

In vigore dal 1 set 2001
Esami di Stato per l'iscrizione nella sezione A e relative prove 1. L'iscrizione nella sezione A è subordinata al superamento di apposito esame di Stato. 2. Per l'ammissione all'esame di Stato è richiesto il possesso della laurea specialistica in una delle seguenti classi: a) classe 82/S - Scienze e tecnologie per l'ambiente e territorio; b) classe 85/S - Scienze geofisiche; c) classe 86/S - Scienze geologiche. 3. L'esame di Stato è articolato nelle seguenti prove: a) una prova scritta concernente gli aspetti teorici delle seguenti materie: geografia fisica, geomorfologia, geologia applicata, georisorse minerarie e applicazioni mineralogiche-petrografiche per l'ambiente e i beni culturali, geofisica applicata, geotecnica, tecnica e pianificazione urbanistica, idraulica agraria e sistemazioni idraulico forestali, ingegneria e sicurezza degli scavi, diritto amministrativo; b) una seconda prova scritta concernente gli aspetti applicativi delle materie di cui alla lettera a); c) una prova orale nelle materie oggetto delle prove scritte ed in legislazione e deontologia professionale; d) una prova pratica, avente ad oggetto le materie di cui alla lettera a), nonché la geologia stratigrafica e sedimentologia, e la geologia strutturale, con particolare riguardo alla lettura, interpretazione ed elaborazione di carte e sezioni geologiche.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-06-05;328#art-42