Art. 33 · Esami di Stato per l'iscrizione nella sezione B e relative prove
Capo VI

Art. 33

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Esami di Stato per l'iscrizione nella sezione B e relative prove

In vigore dal 1 set 2001
Esami di Stato per l'iscrizione nella sezione B e relative prove 1. L'iscrizione nella sezione B è subordinata al superamento di apposito esame di Stato. 2. Per l'ammissione all'esame di Stato è richiesto il possesso della laurea in una delle seguenti classi: a) classe 12 - Scienze biologiche; b) classe 1 - Biotecnologie; c) classe 27 - Scienze e tecnologie per l'ambiente e la natura. 3. L'esame di Stato è articolato nelle seguenti prove: a) una prima prova scritta in ambito biofisico, biochimico, biomolecolare, biomatematico e statistico; b) una seconda prova scritta in ambito biomorfologico, ambientale, microbiologico, merceologico; c) una prova orale nelle materie oggetto delle prove scritte ed in legislazione e deontologia professionale; d) una prova pratica consistente nella soluzione di problemi o casi coerenti con i diversi ambiti disciplinari e nella esecuzione diretta o con mezzi informatici di esperimenti relativi agli ambiti disciplinari di competenza.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-06-05;328#art-33