Capo V
Art. 27
27 / 55Esami di Stato per l'iscrizione nella sezione A e relative prove
In vigore dal 1 set 2001
Esami di Stato per l'iscrizione nella sezione A
e relative prove
1. L'iscrizione nella sezione A è subordinata al superamento di apposito esame di Stato.
2. Per l'ammissione all'esame di Stato è richiesto il possesso della laurea specialistica in una delle seguenti classi:
a) classe 19/S - Finanza;
b) classe 90/S - Statistica demografica e sociale;
c) classe 91/S - Statistica economica, finanziaria e attuariale;
d) classe 92/S - Statistica per la ricerca sperimentale.
3. L'esame di Stato è articolato nelle seguenti prove:
a) una prima prova scritta, di carattere generale, concernente gli strumenti probabilistici, statistici e della finanza matematica, di impiego in ambito assicurativo, finanziario e previdenziale;
b) una seconda prova scritta su temi tecnico-attuariali e matematico-finanziari delle assicurazioni vita, danni e della previdenza;
c) una prova pratica, consistente nella elaborazione di un progetto tecnico-attuariale, o di analisi valutativa di un caso aziendale, nell'ambito delle tematiche tecnico-attuariali delle imprese d'assicurazioni e degli enti di previdenza;
d) una prova orale su argomenti della tecnica attuariale e della finanza matematica nel campo delle assicurazioni e della previdenza, rivolta in particolare a verificare la cultura professionale del candidato, la sua capacità operativa di sintesi e di comunicazione, nonché la conoscenza delle regole applicative, delle linee guida e dei codici deontologici di settore, della legislazione professionale.
3. Gli iscritti nella sezione B ammessi a sostenere l'esame di Stato per l'iscrizione nella sezione A sono esentati dalla prima prova scritta.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-06-05;328#art-27