Capo III
Art. 19
19 / 55Norme finali e transitorie
In vigore dal 1 set 2001
1. Gli attuali appartenenti all'ordine degli architetti sono iscritti nella sezione A, settore "architettura".
2. Coloro i quali sono in possesso dell'abilitazione professionale alla data di entrata in vigore del presente regolamento possono iscriversi alla sezione A, settore "architettura".
3. Coloro i quali conseguono l'abilitazione professionale all'esito di esami di Stato indetti prima della data di entrata in vigore del presente regolamento possono iscriversi alla sezione A, settore "architettura".
4. I possessori dei diplomi di laurea regolati dall'ordinamento previgente ai decreti emanati in applicazione dell', comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, sono ammessi a sostenere l'esame di Stato per l'iscrizione nei settori previsti dall', comma 2, secondo le seguenti corrispondenze:
a) per l'iscrizione nel settore "pianificazione territoriale", la laurea in scienze ambientali e la laurea in pianificazione territoriale ed urbanistica;
b) per l'iscrizione nel settore conservazione dei beni architettonici e ambientali, la laurea in storia e conservazione dei beni architettonici e ambientali.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-06-05;328#art-19