Art. 6 · Partecipazioni ed adesioni
Titolo I

Art. 6

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Partecipazioni ed adesioni

In vigore dal 18 lug 2001
1. Partecipano alla costituzione della fondazione, oltre agli enti di riferimento, gli enti e le amministrazioni pubbliche e i soggetti privati individuati dagli enti di riferimento medesimi che abbiano accettato di contribuire, nella misura indicata nello statuto, al fondo di dotazione iniziale e al fondo di gestione della fondazione mediante contributi in denaro, in attività o in beni materiali e immateriali. Tali soggetti assumono la qualifica di "Fondatori". 2. Assumono la qualifica di "Partecipanti istituzionali" alla fondazione, previo gradimento della stessa e dell'ente di riferimento, enti ed amministrazioni pubbliche e soggetti privati che condividendo le finalità della fondazione, contribuiscono alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro annuali o pluriennali, in attività o beni materiali e immateriali, in misura non inferiore a quella all'uopo stabilita annualmente dal consiglio di amministrazione della fondazione. 3. Assumono la qualifica di "Partecipanti" enti ed amministrazioni pubbliche e soggetti privati che contribuiscono in via non continuativa agli scopi della fondazione con mezzi e risorse in misura non inferiore a quella all'uopo stabilita dal consiglio di amministrazione della fondazione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-05-24;254#art-6