Art. 4 · Patrimonio
Titolo I

Art. 4

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Patrimonio

In vigore dal 18 lug 2001
1. Il patrimonio della fondazione è costituito: a) dalla dotazione iniziale in beni mobili e/o immobili conferita dai fondatori all'atto della costituzione; b) dai beni mobili ed immobili che perverranno alla fondazione a qualsiasi titolo, nonché da contributi, donazioni e lasciti di persone fisiche e giuridiche pubbliche e private, la cui accettazione sia deliberata, previo gradimento degli enti di riferimento, dal consiglio di amministrazione della fondazione e che il consiglio stesso decida di imputare a patrimonio; c) dai proventi delle attività proprie che il consiglio di amministrazione deliberi di destinare ad incremento del patrimonio; d) dagli utili, derivanti dalle contribuzioni di cui all', che il consiglio di amministrazione decida di imputare a patrimonio; e) dai fondi di riserva costituiti con eventuali avanzi di gestione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-05-24;254#art-4