Art. 14 · Personale
Titolo III

Art. 14

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Personale

In vigore dal 18 lug 2001
1. I rapporti di lavoro dei dipendenti delle fondazioni sono disciplinati dalle disposizioni del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato e sono costituiti e regolati contrattualmente.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-05-24;254#art-14