Art. 13 · Scritture contabili e di bilancio
Titolo III

Art. 13

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Scritture contabili e di bilancio

In vigore dal 18 lug 2001
1. Le fondazioni devono tenere i libri e le altre scritture contabili prescritti dall'articolo 2214 del codice civile e dalle vigenti disposizioni. 2. Il bilancio di esercizio è redatto secondo le disposizioni degli articoli 2423 e seguenti del codice civile, in quanto compatibili, ed è approvato dal consiglio di amministrazione nei termini previsti per le società per azioni. 3. Entro trenta giorni dall'approvazione, una copia del bilancio deve essere, a cura degli amministratori, trasmessa agli enti di riferimento.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-05-24;254#art-13