Titolo III
Art. 12
12 / 15Rapporti tra le fondazioni e gli enti di riferimento
In vigore dal 18 lug 2001
1. Gli enti di riferimento definiscono le linee guida dell'attività delle fondazioni per tutta la durata del consiglio di amministrazione. Le linee guida sono aggiornate di anno in anno con conseguente rimodulazione delle risorse previste ovvero, qualora siano individuate nuove o maggiori spese, con il reperimento di risorse aggiuntive.
2. Gli enti di riferimento approvano, su proposta del consiglio di amministrazione, il piano pluriennale delle attività della fondazione, nonché il "Piano di attività annuale" elaborato dal consiglio stesso. L'approvazione del piano pluriennale di attività, deve comunque essere conforme alle linee guida determinate ai sensi del comma 1.
3. I rapporti tra gli enti di riferimento e le fondazioni, per le prestazioni di collaborazione, consulenza, assistenza, servizio, supporto, promozione delle attività la cui tipologia è stabilita dal presente regolamento, sono regolati dallo statuto e da specifiche convenzioni. I conferimenti di beni da parte degli enti di riferimento sono adottati con le modalità stabilite nei rispettivi statuti.
4. Al termine di ogni biennio gli enti di riferimento, con le modalità stabilite nei singoli statuti, verificano l'attuazione delle linee guida di attività e l'adempimento delle convenzioni di cui al comma 3. In caso di mancata o grave irregolarità nell'attuazione delle linee guida di attività o di grave inadempimento delle suindicate convenzioni gli enti di riferimento possono procedere alla revoca ed alla contestuale sostituzione dei componenti il consiglio di amministrazione dallo stesso designati.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-05-24;254#art-12