Art. 25 · Indennità di bilinguismo

Art. 25

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Indennità di bilinguismo

In vigore dal 19 ago 2001
1. A decorrere dal 1o gennaio 2001, l'indennità speciale di seconda lingua, corrisposta ai sensi dell' della legge 23 ottobre 1961, n. 1165, come modificato dal decreto legislativo 9 settembre 1997, n. 354, al personale di cui all', in servizio nella provincia di Bolzano o in uffici collocati a Trento ed aventi competenza regionale, incrementata dall' del decreto del Ministro del tesoro 22 dicembre 1992, è rideterminata nelle seguenti misure mensili lorde: Attestato di conoscenza della lingua attestato A.... L. 408.000 attestato B.... L. 340.000 attestato C.... L. 272.000 attestato D.... L. 245.000 2. A decorrere dal 1o gennaio 2001, l'indennità speciale di seconda lingua, corrisposta al personale di cui all', in servizio presso uffici o enti ubicati nella regione autonoma a statuto speciale Valle d'Aosta, ai sensi dell' del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 maggio 1988, n. 287, incrementata dall' del decreto del Ministro del tesoro 22 dicembre 1992, è rideterminata nelle seguenti misure mensili lorde: a) prima fascia.... L. 408.000 b) seconda fascia....L. 340.000 c) terza fascia.... L. 272.000 d) quarta fascia.... L. 245.000 3. L'onere derivante dall'applicazione dei commi 1 e 2 è posto a carico del fondo di cui all', comma 4.
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