Art. 23 · Disposizioni di prima applicazione e transitorie

Art. 23

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Disposizioni di prima applicazione e transitorie

In vigore dal 19 ago 2001
1. Per il periodo dal 17 giugno 2000 al 31 dicembre 2000, tenuto conto della mancata corresponsione della retribuzione di posizione e della retribuzione di risultato, ai funzionari prefettizi sono corrisposte le seguenti somme lorde: prefetto.... L. 16.500.000. viceprefetto.... " 12.000.000. viceprefetto aggiunto... " 7.000.000 2. Le somme di cui al comma 1 sono erogate per l'80 per cento a titolo di retribuzione di posizione, e per il rimanente 20 per cento a titolo di retribuzione di risultato. 3. Fermo restando quanto previsto all', commi 2 e 3, al funzionario della carriera prefettizia, in regime di lavoro a tempo parziale, compete, per il periodo in cui lo stesso fruisce di tale regime, un trattamento economico complessivo rapportato percentualmente alla prestazione lavorativa resa nel previgente ordinamento. 4. La maggiorazione dell'indennità di cui all' della legge 2 ottobre 1997, n. 334, va conglobata nello stipendio previsto dall', commi 1 e 2, per la qualifica di prefetto nell'importo annuo in godimento.
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