Art. 22 · Retribuzione di risultato

Art. 22

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Retribuzione di risultato

In vigore dal 25 set 2003
1. Il Ministro dell'interno, con proprio decreto, all'inizio di ogni anno determina gli importi spettanti come retribuzione di risultato, da erogare mensilmente per tredici mensilità, tenendo conto delle risorse disponibili e degli obiettivi raggiunti nell'anno precedente, nel rispetto dei seguenti parametri in relazione alle diverse posizioni funzionali indicate, per l'anno 2002, nell' del decreto del Ministro dell'interno 17 marzo 2001 e, per l'anno 2003, nell' del decreto del Ministro dell'interno 14 maggio 2003: anno 2002: a) posizione funzionale di cui all', comma 2, lettera a): 100; b) posizione funzionale di cui all', comma 2, lettera b): 86,11; c) posizione funzionale di cui all', comma 2, lettera c): 69,85; d) posizione funzionale di cui all', comma 2, lettera d): 69,04; e) posizione funzionale di cui all', comma 2, lettera e): 59,76; f) posizione funzionale di cui all', comma 2, lettera f): 41,11; g) posizione funzionale di cui all', comma 2, lettera g): 30,65; anno 2003: a) posizione funzionale di cui all', lettera A): 100; b) posizione funzionale di cui all', lettera B): 86,10; c) posizione funzionale di cui all', lettera C): 69,20; d) posizione funzionale di cui all', lettera D): 68,68; e) posizione funzionale di cui all', lettera E): 59,28; f) posizione funzionale di cui all', lettera F): 44,34; g) posizione funzionale di cui all', lettera G): 30,52. 2. Qualora i risultati conseguiti siano stati particolarmente elevati, e di ciò sia stato dato atto nella valutazione, gli importi spettanti come retribuzione di risultato determinati ai sensi del comma 1 possono essere incrementati fino ad un massimo del 50 per cento, nei limiti di un quarto delle risorse disponibili. 3. In caso di modifica del decreto del Ministro dell'interno di cui all', comma 1, i parametri per l'attribuzione della retribuzione di risultato saranno determinati in sede di contrattazione decentrata ai sensi dell', comma 2, lettera f), del presente decreto, nell'ambito delle risorse finanziarie destinate alla retribuzione di risultato di cui al comma 1, tra un massimo di 100 e un minimo di 31.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-05-23;316#art-22