Art. 18 · Indennità integrativa speciale

Art. 18

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Indennità integrativa speciale

In vigore dal 25 set 2003
1. A decorrere dal 17 giugno 2000 l'indennità integrativa speciale spettante per ciascuna qualifica della carriera prefettizia è determinata nei seguenti importi annui lordi per dodici mensilità: prefetto.... L. 17.498.000 viceprefetto.... " 16.006.000 viceprefetto aggiunto.... " 12.860.000

Note all'articolo

  • Il D.P.R. 1 agosto 2003, n. 252 ha disposto (con l'art. 14, comma 1) che a decorrere dal 1° gennaio 2002 lo stipendio tabellare e' stabilito per ciascuna qualifica della carriera prefettizia nei seguenti importi annui lordi per tredici mensilita': prefetto: Euro 74.100,00; viceprefetto: Euro 47.770,00; viceprefetto aggiunto: Euro 35.344,00. Ha inoltre disposto (con l'art. 14, comma 2) che "A decorrere dal 1° gennaio 2003 lo stipendio tabellare e' rideterminato per ciascuna qualifica della carriera prefettizia nei seguenti importi annui lordi per tredici mensilita': prefetto: Euro 79.260,00; viceprefetto: Euro 51.150,00; viceprefetto aggiunto: Euro 37.140,00. Gli stipendi tabellari suddetti contengono ed assorbono l'indennita' integrativa speciale negli importi di cui al presente articolo 18".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-05-23;316#art-18