Art. 8 · Unità di rilevazione del censimento generale dell'industria e dei servizi
Capo II

Art. 8

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Unità di rilevazione del censimento generale dell'industria e dei servizi

In vigore dal 26 lug 2001
1. L'unità di rilevazione del censimento generale dell'industria e dei servizi è l'unità giuridico-economica, unitamente alle sue unità locali, ai sensi del regolamento CEE 15 marzo 1993, n. 696, del regolamento CE 25 giugno 1996, n. 2223. 2. Le unità giuridico-economiche comprendono: a) le imprese e i lavoratori autonomi, tra i quali i liberi professionisti; b) le istituzioni pubbliche e le istituzioni private. 3. Per unità locale si intende il luogo, variamente denominato stabilimento, laboratorio, negozio, officina, ristorante, albergo, bar, ufficio, agenzia, magazzino, studio professionale, ambulatorio, abitazione e simili, in cui si realizza la produzione di beni o nel quale si svolge o si organizza la prestazione di servizi destinabili o non destinabili alla vendita, purchè sia presidiato da almeno un addetto. Costituiscono, altresì, unità locali, sempre che siano fisicamente o funzionalmente distinte da altra unità locale, anche la sede d'impresa, nonché le sedi degli uffici direttivi, amministrativi e tecnici.
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