Capo II
Art. 6
6 / 26Unità di rilevazione del censimento generale della popolazione
In vigore dal 26 lug 2001
1. Le unità di rilevazione del censimento generale della popolazione sono:
a) la famiglia;
b) le singole persone;
c) la convivenza.
2. Per famiglia si intende la famiglia anagrafica previa dall' del regolamento anagrafico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223. Le singole persone sono unità di rilevazione anche se non costituiscono famiglia ai sensi dell' citato. Per convivenza s'intende la convivenza anagrafica prevista dall' del regolamento anagrafico.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-05-22;276#art-6