Capo VII
Art. 26
26 / 26Gestione dei fondi e oneri finanziari
In vigore dal 26 lug 2001
1. L'Istat è autorizzato ad erogare agli organi censuari anticipazioni sul contributo forfetario previsto dall' calcolate percentualmente in relazione allo stato di avanzamento dei lavori.
2. Il saldo è corrisposto dopo che gli organi censuari avranno ultimato le operazioni di rispettiva competenza a seguito dell'esito positivo dei controlli effettuati dall'Istat.
3. Una quota pari al 5 per cento del contributo di cui all', comma 1, è destinata a incrementare il fondo per il miglioramento dei servizi degli organi censuari di cui all', comma 3, o analoghi istituti previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro, ed è erogata ai dipendenti e, nel limite del 10 per cento della quota, ai dirigenti degli organi stessi che partecipano direttamente alle operazioni di censimento, tenuto conto delle diverse modalità e responsabilità, nonché al personale che abbia svolto le operazioni di confronto contestuale censimento-anagrafe limitatamente alla quota di contributo destinata a tali operazioni. Per l'Istat l'incremento del fondo per il miglioramento dell'efficienza, correlato alle operazioni censuarie, è fissato in sede di bilancio di previsione e non potrà superare l'importo complessivo di lire trecento milioni, in ciascuno degli anni 2001-2003.
4. I Comuni e le CCIAA tengono separata gestione, secondo le norme vigenti, delle somme loro accreditate per le operazioni di censimento, conservandone la relativa documentazione e ne dispongono in relazione alle esigenze operative.
5. I responsabili dei competenti uffici di censimento si attengono nella formulazione delle richieste, nel controllo e nel rendiconto dei fondi alle istruzioni emanate dall'Istat.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 22 maggio 2001
CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri
Bassanini, Ministro per la funzione pubblica
Bianco, Ministro dell'interno
Fassino, Ministro della giustizia
Letta, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero
Veronesi, Ministro della sanità
Visco, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
Visto, il Guardasigilli: Fassino
Registrato alla Corte dei conti il 25 giugno 2001
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 10, foglio n. 10
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-05-22;276#art-26