Capo VI
Art. 22
22 / 26Fornitura di dati
In vigore dal 26 lug 2001
1. L'Istat fornisce agli uffici di statistica delle amministrazioni, enti ed organismi facenti parte del Sistema statistico nazionale che ne facciano richiesta, i dati relativi alle singole unità di rilevazione per il territorio di rispettiva competenza nonché i dati relativi ai territori limitrofi che risultino indispensabili per lo svolgimento di funzioni istituzionali nel rispetto del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281, e, in particolare, di quanto ivi disposto all', comma 6.
2. L'Istat fornisce agli enti ed organismi non facenti parte del Sistema statistico nazionale, per soli scopi statistici, i dati di cui al comma 1, secondo le modalità previste dall'articolo 27 della legge 31 dicembre 1996, n. 675.
3. L'Istat fornisce ai comuni che ne facciano richiesta le informazioni del censimento degli edifici ai fini di cui all', comma 2.
4. La fornitura dei dati avviene mediante supporti informatici o altri sistemi concordati tra gli uffici, gli enti e gli organismi di cui ai commi 1 e 2, e l'Istat, dietro rimborso delle spese sostenute per la riproduzione e la fornitura. Tale rimborso non potrà superare gli importi indicati dall'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione.
5. L'ufficio di statistica è tenuto al rispetto delle disposizioni a tutela della riservatezza dei dati forniti dall'Istat e adotta le misure necessarie per impedirne alterazioni o cancellazioni. Allo stesso ufficio è fatto divieto di fornire gli stessi dati ad altro ufficio pubblico o privato, ivi compresi gli uffici dell'amministrazione di appartenenza, fatte salve le deroghe previste dal decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-05-22;276#art-22