Art. 20 · Obbligo di risposta
Capo VI

Art. 20

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Obbligo di risposta

In vigore dal 26 lug 2001
1. Gli obblighi e le modalità per la raccolta dei dati sono resi noti da ciascun Comune mediante l'affissione di apposito manifesto ufficiale fornito dall'Istat. 2. Le persone fisiche, i legali rappresentanti delle persone giuridiche, delle amministrazioni, enti e organismi oggetto dei censimenti hanno l'obbligo di fornire tutti i dati e le notizie richieste con i questionari di rilevazione. 3. A coloro che non forniscono le notizie richieste, ovvero le forniscono scientemente errate o incomplete, vengono applicate le sanzioni amministrative di cui all' del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322. 4. I soggetti di cui al comma 2, i quali entro i termini di raccolta dei dati stabiliti dal calendario di cui all', comma 3, non abbiano ricevuto i questionari ovvero, avendoli ricevuti non abbiano potuto riconsegnarli al rilevatore, devono darne comunicazione entro venti giorni dalla scadenza dei termini suddetti, all'Ufficio di censimento comunale, il quale provvede tempestivamente alla consegna o al ritiro dei questionari stessi.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-05-22;276#art-20