Capo V
Art. 19
19 / 26Assunzioni e collaborazioni professionali
In vigore dal 26 lug 2001
1. L'Istat e le C.C.I.A.A. per l'esecuzione delle operazioni censuarie e per il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle stesse, procedono ad assunzioni di personale, anche in deroga ai limiti previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro, con contratto a tempo determinato secondo le modalità stabilite dall'articolo 37, comma 2, lettera c), della legge 17 maggio 1999, n. 144, ovvero con altre tipologie contrattuali previste per le amministrazioni pubbliche, ovvero ricorrono alla collaborazione professionale di soggetti esterni ai sensi dell' del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-05-22;276#art-19