Art. 18 · Compiti dei coordinatori
Capo IV

Art. 18

18 / 26

Compiti dei coordinatori

In vigore dal 26 lug 2001
1. I coordinatori comunali controllano giornalmente l'attività dei rilevatori, prestano loro assistenza, organizzano la rilevazione sul territorio, redigono i prospetti riepilogativi delle operazioni effettuate, segnalano al responsabile dell'ufficio comunale di censimento eventuali inadempienze e difficoltà organizzative e provvedono a quanto disposto dal responsabile dell'ufficio di censimento comunale. 2. I coordinatori provinciali svolgono compiti di monitoraggio e assistenza tecnica agli uffici di censimento comunali e a quanto disposto dal responsabile dell'ufficio di censimento provinciale.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-05-22;276#art-18