Capo IV
Art. 18
18 / 26Compiti dei coordinatori
In vigore dal 26 lug 2001
1. I coordinatori comunali controllano giornalmente l'attività dei rilevatori, prestano loro assistenza, organizzano la rilevazione sul territorio, redigono i prospetti riepilogativi delle operazioni effettuate, segnalano al responsabile dell'ufficio comunale di censimento eventuali inadempienze e difficoltà organizzative e provvedono a quanto disposto dal responsabile dell'ufficio di censimento comunale.
2. I coordinatori provinciali svolgono compiti di monitoraggio e assistenza tecnica agli uffici di censimento comunali e a quanto disposto dal responsabile dell'ufficio di censimento provinciale.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-05-22;276#art-18