Capo IV
Art. 17
17 / 26Compiti dei rilevatori
In vigore dal 26 lug 2001
1. I rilevatori svolgono i compiti loro affidati dai responsabili degli uffici di censimento comunali e dai coordinatori comunali, fornendo ai rispondenti tutti i chiarimenti richiesti e, se necessario, collaborando con essi alla compilazione dei questionari.
2. I rilevatori provvedono alla consegna e al ritiro dei fogli di famiglia, di convivenza e dei questionari relativi al censimento generale dell'industria e dei servizi, alla compilazione dei questionari del censimento degli edifici, alla verifica dell'esistenza di tutte le unità economiche presenti nella lista loro assegnata, nonché all'esecuzione dei compiti indicati nelle circolari di cui all' comma 3.
3. Al momento del ritiro i rilevatori provvedono ad effettuare per ciascun questionario i controlli necessari per accertare la completezza delle informazioni raccolte e la coerenza tra le risposte fornite. Qualora i rilevatori non riescano ad ottenere i chiarimenti necessari, ne danno immediata comunicazione ai coordinatori o, in loro assenza, al responsabile dell'ufficio di censimento comunale.
4. I questionari e i modelli compilati, ove richiesto nelle istruzioni fornite dall'Istat sono sottoscritti dai rilevatori.
5. Nell'espletamento dell'incarico ricevuto è fatto divieto ai rilevatori di svolgere nei confronti delle unità da censire attività diverse da quelle proprie dei censimenti e di raccogliere informazioni non contenute nei questionari di rilevazione.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-05-22;276#art-17