Capo IV
Art. 14
14 / 26Trattamento giuridico-economico
In vigore dal 26 lug 2001
1. I Comuni affidano l'incarico di rilevatore a personale dipendente o, qualora questo non sia disponibile o sia insufficiente, a personale non dipendente. I Comuni e le CCIAA affidano l'incarico di coordinatore a personale non dipendente, ove non sia possibile il ricorso a personale dipendente o questo non sia sufficiente.
L'utilizzazione di rilevatore e coordinatori non dipendenti avviene secondo le tipologie delle collaborazioni professionali previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro, della collaborazione di cui all'articolo 47, comma 2, lettera c-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dall'articolo 34, comma 1, lettere b) e d), della legge 21 novembre 2000, n. 342, del lavoro autonomo occasionale, dei contratti di fornitura di lavoro temporaneo ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196.
2. Il compenso dei rilevatori e dei coordinatori dipendenti e non dipendenti è determinato ai sensi degli , ed è erogato nel rispetto delle disposizioni concernenti il relativo trattamento fiscale e previdenziale.
3. Le prestazioni dei rilevatori e dei coordinatori sono coperte da un'assicurazione, stipulata dall'Istat, contro gli infortuni connessi alle operazioni censuarie, dai quali derivi la morte o una invalidità permanente. L'assicurazione per i rilevatori e i coordinatori dipendenti copre solo le prestazioni svolte al di fuori dell'orario d'ufficio.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-05-22;276#art-14