Capo III
Art. 13
13 / 26Censimento e anagrafe della popolazione
In vigore dal 26 lug 2001
1. I Comuni, in conformità a quanto disposto dall'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, effettuano l'aggiornamento e la revisione delle anagrafi della popolazione residente sulla base delle notizie, raccolte con apposito modello in occasione del censimento generale della popolazione, riguardanti il cognome, il nome, il sesso, il luogo e la data di nascita, e il comune di residenza dei soggetti censiti. Le istruzioni per la revisione delle anagrafi vengono impartite dall'Istat, d'intesa con il Ministero dell'interno.
2. L'Istat, d'intesa con il Ministero dell'interno, attiva, nei confronti dei Comuni inadempienti, le procedure necessarie per l'effettuazione delle operazioni di cui al comma 1.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-05-22;276#art-13