Art. 22

Art. 22

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In vigore dal 24 ago 2001
1. L'allegato VI del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1065 del 1973 è modificato come segue: a) nella parte I, lettera C) Foraggere, sezione I, il secondo periodo del numero 1 è sostituito dal seguente: "La purezza varietale minima deve essere pari a: Poa pratensis (varietà apomittiche), Brassica napus var. napobrassica e Brassica oleracea, convar. acephala: 98 per cento; Pisum sativum e Vicia faba: sementi certificate di prima riproduzione: 99 per cento; sementi certificate di seconda riproduzione: 98 per cento."; b) nella parte IV, lettera A) Patate, il numero 5 è sostituito dal seguente: "5. I tuberi-seme di patate possono essere commercializzati solamente se hanno un calibro minimo tale da non passare attraverso una maglia quadra di 25 x 25 mm. Per i tuberi che sono troppo grossi per passare attraverso una maglia quadrata di 35 x 35 mm, i limiti inferiore e superiore del calibro sono espressi in multipli di 5. Lo scarto massimo di calibro dei tuberi di una partita deve essere tale che la differenza di dimensioni tra le due maglie quadre utilizzate non superi i 25 mm. Una partita non deve contenere più del 3 per cento in peso dei tuberi con un calibro inferiore a quello minimo nè più del 3 per cento in peso di tuberi con calibro superiore a quello massimo indicato.".
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-05-09;322#art-22