Art. 16 · Conclusione dell'istruttoria e adozione del provvedimento finale

Art. 16

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Conclusione dell'istruttoria e adozione del provvedimento finale

In vigore dal 12 lug 2001
1. L'Autorità comunica, con anticipo di almeno quindici giorni e tenuto conto del termine di conclusione del procedimento, le risultanze istruttorie e la data di conclusione del procedimento medesimo. 2. La comunicazione di cui al comma 1, può essere effettuata con le modalità di cui all', comma 4, nel caso in cui, per il rilevante numero dei destinatari, la comunicazione personale risulti impossibile o eccessivamente gravosa. 3. I soggetti intervenienti nel procedimento possono presentare memorie scritte e documenti fino a quindici giorni prima del termine di conclusione dell'istruttoria e possono chiedere l'audizione finale di cui all', comma 5, entro cinque giorni dalla comunicazione di cui al comma 1. 4. Scaduto il termine di conclusione dell'istruttoria, il Collegio adotta il provvedimento finale. 5. Il responsabile del procedimento comunica ai soggetti intervenuti nel procedimento il provvedimento finale, che è, altresì, pubblicato nel bollettino entro venti giorni dall'adozione. 6. Il provvedimento conclusivo del procedimento contiene l'indicazione del termine per ricorrere e dell'autorità cui proporre il ricorso, a norma dell', comma 25, della legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 9 maggio 2001 CIAMPI Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: Fassino Registrato alla Corte dei conti il 13 giugno 2001 Ministeri istituzionali, registro n. 8 Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 33
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