Art. 9 bis · Rilascio di autorizzazione all'immissione sul mercato di prodotti fitosanitari
Capo III

Art. 9 bis

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Rilascio di autorizzazione all'immissione sul mercato di prodotti fitosanitari

In vigore dal 26 mag 2012
(Rilascio di autorizzazione all'immissione sul mercato di prodotti fitosanitari) 1. Presso la Direzione generale è costituito un fascicolo per ogni prodotto fitosanitario, contenente: a) almeno una copia della domanda; b) una copia dell'etichetta, del facsimile della stessa e dell'eventuale foglio illustrativo; c) il provvedimento adottato in merito alla domanda, gli atti relativi alla valutazione della documentazione di cui all', nonché una sintesi della documentazione stessa. 2. L'autorizzazione di un prodotto fitosanitario è rilasciata dalla Direzione generale per un periodo di tempo che non superi di un anno la data di scadenza dell'approvazione delle sostanze attive degli antidoti agronomici e dei sinergizzanti contenuti nel prodotto fitosanitario, ai sensi dell' del regolamento (CE) n. 1107/2009 e prescrive, conformemente all' del regolamento (CE) 1107/2009, i requisiti di immissione sul mercato e di utilizzazione, nonché quelli necessari per essere in regola con le disposizioni di cui all', paragrafo 1, del citato regolamento (CE) n. 1107/2009. 3. La Direzione generale, avvalendosi dell'istituto convenzionato di cui all', verifica che i requisiti del prodotto fitosanitario siano conformi a quelli di cui all', paragrafo 1, del regolamento (CE) 1107/2009, e che le prove e le analisi per accertare tali conformità sono state eseguite dagli enti e dagli organismi di cui al medesimo , paragrafi 3 e 4. 4. Nei tempi previsti dagli del regolamento (CE) n. 1107/2009, la Direzione generale provvede al rilascio dell'autorizzazione, ovvero al rigetto motivato della domanda, acquisendo il facsimile dell'etichetta di cui all', comma 1, lettera g), relativo al prodotto fitosanitario autorizzato, rispondente ai requisiti risultanti dalla verifica di cui al comma 3. 5. Il provvedimento di autorizzazione riporta: a) nome e cognome del titolare dell'impresa, se si tratta di persona fisica, e sede dell'impresa o la ragione o denominazione sociale e sede legale, se si tratta di società; b) la denominazione attribuita al prodotto fitosanitario; c) la classificazione del prodotto fitosanitario ai sensi della regolamento (CE) n. 1272/2009; d) l'indicazione dello stabilimento o degli stabilimenti di produzione; e) su quali vegetali o prodotti vegetali e a quali fini può essere usato il prodotto fitosanitario; f) l'indicazione della conformità dei LMR al regolamento (CE) n. 396/2005. g) il facsimile dell'etichetta di cui all', comma 2, lettera g), rispondente ai requisiti risultanti dalla verifica di cui al comma 3, pubblicato sul portale del Ministero della salute, nella banca dati dei prodotti fitosanitari e, per gli aspetti agronomici sulla banca dati presente sul portale del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali. 6. L'autorizzazione di cui al comma 2 è comunicata all'interessato, nonché agli assessorati della salute, dell'agricoltura e dell'ambiente delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e al Servizio Fitosanitario Centrale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con il relativo numero di registrazione. 7. Il Ministero, su richiesta, mette a disposizione degli altri Stati membri e della Commissione europea il fascicolo di cui al comma 1 e fornisce tutte le informazioni necessarie per una piena comprensione delle istanze; il richiedente, su invito del Ministero, è tenuto a presentare alla Commissione europea ed agli Stati membri che la richiedono copia della documentazione tecnica di cui all', comma 1, lettera a). 8. Le Aziende sono tenute a realizzare, nella veste tipografica definitiva, l'etichetta e il foglio illustrativo, ove previsto, che accompagnano il prodotto fitosanitario.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-04-23;290#art-9-bis