Art. 6 · Rilascio della autorizzazione alla produzione
Capo II

Art. 6

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Rilascio della autorizzazione alla produzione

In vigore dal 26 mag 2012
1. La Direzione generale, accertata la sussistenza dell'idoneità dell'impianto alla produzione adotta le proprie determinazioni entro il termine di centoventi giorni dalla data di presentazione dell'istanza. 2. Nel caso in cui il richiedente è invitato a regolarizzare o integrare la domanda, la decorrenza del termine di cui al comma 1 è sospesa fino alla ricezione della documentazione integrativa da parte della Direzione generale. 3. Il decreto di autorizzazione deve contenere: a) nome e cognome del titolare dell'impresa richiedente, se si tratta di persona fisica, e sede dell'impresa o ragione o denominazione sociale e la sede legale, se si tratta di società; b) la sede dello stabilimento; c) i tipi di formulazione per i quali lo stabilimento è stato ritenuto idoneo; d) nome e cognome del laureato o dei laureati responsabili di cui all'; e) le condizioni particolari alle quali viene eventualmente vincolata l'autorizzazione; f) ogni altra indicazione che, a seconda del caso di specie, sia espressamente richiesta. 4. Ogni variazione di sede dello stabilimento comporta una nuova autorizzazione. 5. L'autorizzazione alla produzione si estende anche al commercio ed alla vendita, mentre non si estende ai coadiuvanti di prodotti fitosanitari che non siano stati registrati. 6. Al produttore di coadiuvanti di prodotti fitosanitari per conto terzi, titolari della registrazione, è vietato qualunque atto di commercio e vendita di tali prodotti.

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-04-23;290#art-6