Art. 29 · Organi competenti
Capo VI

Art. 29

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Organi competenti

In vigore dal 2 ago 2001
1. La vigilanza per l'applicazione del presente regolamento è esercitata dal Ministero e dagli organi sanitari individuati dalle regioni. 2. Per il prelievo dei campioni, per le analisi di I e II grado e per le denunce all'autorità giudiziaria, si osservano le disposizioni di cui ai successivi articoli. 3. Restano ferme le competenze delle altre amministrazioni pubbliche nell'ambito delle rispettive attribuzioni e secondo i rispettivi ordinamenti.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-04-23;290#art-29