Art. 22 · Rilascio dell'autorizzazione
Capo V

Art. 22

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Rilascio dell'autorizzazione

In vigore dal 26 mag 2012
1. L'autorità sanitaria individuata dalla regione, previa visita di idoneità, effettuata dalla A.U.S.L. competente per territorio, dei locali da destinarsi alla vendita e previo accertamento che il titolare dell'impresa o la persona da esso preposta all'esercizio del commercio e della vendita, di cui al comma 2 dell', sia in possesso del certificato di abilitazione alla vendita, rilascia l'autorizzazione richiesta entro sessanta giorni. 2. L'autorizzazione deve contenere: a) nome e cognome del titolare dell'impresa, se si tratta di persona fisica, e sede dell'impresa o ragione o denominazione sociale e sede legale, se si tratta di società; b) indicazione di ogni singolo deposito o locale destinato alla vendita e delle rispettive sedi per cui viene rilasciata l'autorizzazione; c) nome, cognome ed indirizzo dell'institore o del procuratore o di chi è preposto dal titolare alla vendita; d) classificazione dei prodotti fitosanitari e dei coadiuvanti di prodotti fitosanitari dei quali viene esercitato il commercio; e) eventuali condizioni particolari per la detenzione e la vendita alle quali possa essere vincolata l'autorizzazione in relazione alla specifica situazione dei locali e delle relative attrezzature. 2-bis. La validità dell'autorizzazione è subordinata al rispetto degli obblighi previsti dal presente regolamento. In caso di inottemperanza l'autorità competente adotta anche gli opportuni provvedimenti cautelari. 3. Le autorizzazioni rilasciate ai sensi dell' non sostituiscono i provvedimenti previsti dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-04-23;290#art-22