Art. 3
3 / 3Abrogazioni
In vigore dal 18 lug 2001
1. L'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, è abrogato.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 19 aprile 2001
CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri
Bassanini, Ministro per la funzione pubblica
Visto, il Guardasigilli: Fassino
Registrato alla Corte dei conti il 13 giugno 2001
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 8, foglio n. 34
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-04-19;253#art-3