Art. 3 · Obblighi di informazione al consumatore

Art. 3

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Obblighi di informazione al consumatore

In vigore dal 27 giu 2001
1. Fermo quanto disposto dall'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo n. 114 del 1998, ai fini della garanzia della tutela e della corretta informazione del consumatore, le vendite sottocosto previste dal presente decreto sono effettuate nel rispetto delle seguenti condizioni: a) specifica comunicazione anche nel caso di messaggi pubblicitari all'esterno o all'interno del locale, recante l'indicazione chiara ed inequivocabile dei prodotti, del quantitativo disponibile per ciascuna referenza e del periodo temporale della vendita, nonché delle relative circostanze nel caso dei prodotti di cui all', comma 1, lettere d) ed e); b) inequivocabile identificazione dei prodotti in vendita sottocosto all'interno dell'esercizio commerciale. 2. In caso di impossibilità a rispettare, per l'intero periodo preannunciato, le condizioni di cui al comma 1, lettera a), è immediatamente resa pubblica la fine anticipata dell'offerta con i medesimi mezzi di comunicazione. 3. Sono considerate ingannevoli, ai sensi del decreto legislativo n. 74 del 1992, le comunicazioni di cui al comma 1, nel caso di vendita non effettivamente effettuata sottocosto.
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