Art. 3 · Associazioni e circoli non aderenti ad enti o organizzazioni nazionali con finalità assistenziali

Art. 3

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Associazioni e circoli non aderenti ad enti o organizzazioni nazionali con finalità assistenziali

In vigore dal 5 lug 2001
1. Le associazioni e i circoli di cui all'articolo 111, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, non aderenti ad enti o organizzazioni nazionali le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'interno, che intendono svolgere direttamente attività di somministrazione di alimenti e bevande a favore dei rispettivi associati presso la sede ove sono svolte le attività istituzionali, presentano al Comune, nel cui territorio si esercita l'attività, domanda di autorizzazione ai sensi dell' della legge. Detta domanda può essere presentata anche su supporto informatico, laddove le Amministrazioni comunali abbiano adottato le necessarie misure organizzative. 2. Nella domanda, il legale rappresentante dichiara: a) il tipo di attività di somministrazione; b) l'ubicazione e la superficie del locale adibito alla somministrazione; c) che l'associazione ha le caratteristiche di ente non commerciale, ai sensi degli articoli 111 e 111-bis del testo unico delle imposte sui redditi; d) che il locale, ove è esercitata la somministrazione, è conforme alle norme e prescrizioni in materia edilizia, igienico-sanitaria e ai criteri di sicurezza stabiliti dal Ministero dell'interno, ai sensi dell', comma 1, della legge e, in particolare, di essere in possesso delle prescritte autorizzazioni in materia. 3. Alla domanda è allegata copia semplice, non autenticata, dell'atto costitutivo o dello statuto. 4. Se l'attività di somministrazione è affidata in gestione a terzi, questi deve essere iscritto al registro degli esercenti il commercio di cui all' della legge. 5. Il Comune, ai fini del rilascio dell'autorizzazione, verifica che lo statuto dell'associazione di cui al comma 1, preveda modalità volte a garantire l'effettività del rapporto associativo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, nonché lo svolgimento effettivo dell'attività istituzionale. Il Comune, nel provvedere al rilascio delle autorizzazioni di cui al presente articolo e comunque in tutti i casi che non rientrano nella deroga di cui all', comma 6, lettera e), della legge, si attiene alle disposizioni di cui all', commi 4 e 5 della stessa legge. 6. La domanda si considera accolta qualora non sia comunicato il diniego entro quarantacinque giorni dalla presentazione della domanda. 7. Se il circolo o l'associazione non rispetta le condizioni previste dagli articoli 111 e 111-bis del testo unico delle imposte sui redditi, l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande è subordinato all'iscrizione nel registro degli esercenti il commercio di cui all', comma 1, della legge, del legale rappresentante del circolo o dell'associazione o di un suo delegato. 8. Il legale rappresentante dell'associazione o del circolo è obbligato a comunicare immediatamente al Comune le variazioni intervenute successivamente alla dichiarazione di cui al comma 2 in merito al rispetto delle condizioni previste dagli articoli 111 e 111-bis del testo unico delle imposte sui redditi e dal presente articolo. Resta ferma la possibilità per il Comune di effettuare controlli ed ispezioni.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-04-04;235#art-3