Art. 6 · Comunicazione dei provvedimenti adottati

Art. 6

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Comunicazione dei provvedimenti adottati

In vigore dal 17 set 2001
1. Gli Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera, informano tempestivamente le competenti Autorità marittime e il Comando della nave, anche tramite l'Agente raccomandatario marittimo, dei provvedimenti adottati e comunque, ottenuta la libera pratica, il Comandante della nave è da ritenersi autorizzato, per quanto riguarda il profilo sanitario, a dar corso alle operazioni di sbarco e imbarco di passeggeri e merci.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-04-04;232#art-6