Art. 3 · Concessione della libera pratica alle navi senza visita sanitaria a bordo

Art. 3

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Concessione della libera pratica alle navi senza visita sanitaria a bordo

In vigore dal 17 set 2001
1. È consentita la concessione della libera pratica senza visita sanitaria a bordo a navi provenienti da scali di Paesi non facenti parte dell'Unione europea e non sottoposti ad ordinanza emessa dal Ministro della sanità. 2. La libera pratica senza visita sanitaria a bordo è concessa previa valutazione della richiesta scritta del Comando di bordo avanzata tramite telegramma, telefax o altri mezzi di trasmissione elettronica. 3. La richiesta di concessione della libera pratica deve essere inoltrata all'interno dell'arco di tempo compreso tra l'arrivo e le dodici ore antecedenti l'arrivo della nave e deve pervenire non meno di quattro ore prima dell'arrivo stesso. 4. Nel caso in cui il tempo di navigazione sia inferiore alle dodici ore, la richiesta di concessione della libera pratica avanzata dal Comando di bordo deve essere inoltrata subito dopo la partenza della nave e deve comunque pervenire non meno di novanta minuti prima dell'arrivo stesso. 5. Il messaggio di richiesta deve contenere i seguenti dati: a) il nome della nave e del suo Agente raccomandatario marittimo; b) la data e l'orario di partenza; c) la data e l'orario previsto di arrivo; d) il porto capolinea; e) l'ultimo porto di scalo; f) la situazione sanitaria di bordo dal momento della partenza al momento della richiesta di concessione della libera pratica, con particolare riferimento a fatti che possano riguardare la tutela della salute pubblica e la profilassi delle malattie infettive; g) l'eventuale numero e causa dei decessi intervernuti durante il viaggio; h) la presenza o meno a bordo del medico; i) il numero dei membri dell'equipaggio; l) il numero totale dei passeggeri; m) il numero dei passeggeri sbarcanti; n) le generalità del Comandante della nave ed eventuale firma. 6. I messaggi devono essere compilati, in chiaro, in lingua italiana, inglese o francese. 7. La libera pratica è attestata da apposita dichiarazione da rilasciare al Comando della nave anche per il tramite dell'Agente raccomandatario marittimo. 8. È fatto obbligo al Comandante della nave in navigazione di comunicare in ogni momento, anche dopo la concessione della libera pratica di cui al comma 1, ogni variazione della situazione sanitaria di bordo in relazione allo stato di salute dei passeggeri e dell'equipaggio o al verificarsi di manifestazioni di malattia infettiva o sospetta tale ovvero a fatti aventi incidenza sulla tutela della salute pubblica. In tal caso l'eventuale libera pratica concessa è revocata e all'arrivo in porto la nave è ammessa alla libera pratica soltanto dopo la visita sanitaria effettuata a bordo.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-04-04;232#art-3