Art. 2 · Provenienze marittime da scali di Paesi non facenti parte dell'Unione europea

Art. 2

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Provenienze marittime da scali di Paesi non facenti parte dell'Unione europea

In vigore dal 17 set 2001
1. Per le navi provenienti da scali di Paesi non aderenti all'Unione europa l'effettuazione delle operazioni di sbarco di passeggeri e merci è consentita solo dopo la concessione della libera pratica. 2. La libera pratica può essere concessa previa visita sanitaria a bordo o, in alternativa, senza visita sanitaria a bordo ma previa acquisizione dal Comandante della nave delle notizie concernenti la situazione sanitaria di bordo, secondo le modalità indicate all'. 3. Le navi provenienti da scali di Paesi non facenti parte dell'Unione europea e sottoposti ad ordinanza emessa dal Ministro della sanità sono comunque ammesse alla libera pratica soltanto previa visita sanitaria effettuata a bordo.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-04-04;232#art-2