Art. 10
10 / 12Possibilità di revoca di concessione della libera pratica senza visita sanitaria a bordo
In vigore dal 17 set 2001
1. La possibilità della concessione della libera pratica via telegramma, telefax o altri mezzi di trasmissione elettronica, può essere sospesa a giudizio del Ministero della sanità ove vengano a determinarsi particolari circostanze di natura sanitaria.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-04-04;232#art-10