Capo II
Art. 8
8 / 56Concorso per titoli ed esami
In vigore dal 27 giu 2001
1. Nei casi in cui l'ammissione a determinati profili avvenga mediante concorso per titoli ed esami, la determinazione dei criteri, per la valutazione dei titoli deve essere effettuata prima delle prove di esame. La valutazione dei titoli, da limitarsi ai soli candidati presenti alla prova scritta, va effettuata prima della correzione della prova stessa. Il risultato della valutazione dei titoli deve essere reso noto agli interessati prima dell'effettuazione della prova orale.
2. Le prove d'esame si svolgono secondo le modalità previste dagli specifici articoli del presente regolamento.
3. I punteggi per i titoli e le prove di esame sono complessivamente 100, così ripartiti:
a) 30 punti per i titoli;
b) 70 punti per le prove di esame.
I punti per le prove di esame sono così ripartiti:
a) 30 punti per la prova scritta;
b) 20 punti per la prova pratica;
c) 20 punti per la prova orale.
I punti per la valutazione dei titoli sono ripartiti fra le seguenti categorie:
a) titoli di carriera;
b) titoli accademici e di studio;
c) pubblicazioni e titoli scientifici;
d) curriculum formativo e professionale.
La ripartizione dei punti fra le suddette categorie di titoli è stabilita in sede di bando di concorso.
4. Per i concorsi per i quali sono previste due prove di esame, i 100 punti previsti per i titoli e le prove di esame sono così ripartiti:
a) 40 punti per i titoli;
b) 60 punti per le prove di esame.
I punti per le prove di esame sano così ripartiti:
a) 30 punti per la prova pratica;
b) 30 punti per la prova orale.
5. La votazione complessiva è determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli al voto complessivo riportato nelle prove d'esame, costituito dalla somma dei voti attribuiti nella prova scritta, pratica ed orale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-03-27;220#art-8