Art. 43 · Prove di esame
Capo V

Art. 43

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Prove di esame

In vigore dal 27 giu 2001
1. Le prove di esame per i profili della categona "D" sono articolate in una prova scritta, in una prova pratica ed in una prova orale. 2. I bandi di concorso stabiliscono l'oggetto delle singole prove prevedendo che la prova scritta possa consistere anche nella soluzione di quesiti a risposta sintetica, che la prova pratica consista nell'esecuzione di tecniche specifiche o nella predisposizione di atti connessi alla qualificazione professionale richiesta e che la prova orale comprenda, oltre che elementi di informatica, anche la verifica della conoscenza almeno a livello iniziale di una lingua straniera scelta tra quelle indicate nel bando di concorso.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-03-27;220#art-43