Art. 38 · Commissioni esaminatrici
Capo IV

Art. 38

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Commissioni esaminatrici

In vigore dal 27 giu 2001
1. Le commissioni esaminatrici nominate dal Direttore generale dell'azienda sanitaria locale o dell'azienda ospedaliera, sono composte dal presidente, da due operatori appartenenti alla categoria "C" dello stesso profilo di quello messo a concorso e dal segretario. 2. Dei due operatori, uno è scelto dal Direttore generale ed uno viene designato dal collegio di direzione di cui all' del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, fra il personale in servizio presso le unità sanitarie locali o le aziende ospedaliere o gli enti di cui all', comna 1, situati nel territorio della regione. 3. La presidenza è affidata a personale in servizio presso l'azienda che bandisce il concorso con qualifica di Dirigente sanitario per i profili del personale infermieristico, tecnico sanitario, della riabilitazione e della vigilanza ed ispezioni; di dirigente per il personale dell'assistenza sociale, profilo operatore professionale assistente sociale; di dirigente del ruolo professionale per il personale tecnico, profilo di assistente tecnico e programmatore; di dirigente amministrativo per il personale amministrativo, profilo assistente amministrativo. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente amministrativo dell'unità sanitaria locale o azienda ospedaliera di categoria non inferiore alla "C".
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-03-27;220#art-38