Titolo I›Capo I
Art. 3
3 / 56Bando di concorso
In vigore dal 27 giu 2001
1. L'assunzione in servizio è disposta dall'unità sanitaria locale o dall'azienda ospedaliera nei limiti di cui all', mediante pubblici concorsi banditi ed espletati dalle aziende.
2. I bandi di concorso sono emanati con le procedure e le modalità di cui all', comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni.
3. I bandi devono anche indicare il numero dei posti riservati previsti da leggi speciali in favore di particolari categorie di cittadini, numero che non può complessivamente superare il 30% dei posti messi a concorso e possono stabilire che la prova scritta consista in una serie di quesiti a risposta sintetica. I bandi devono indicare le specifiche materie di esame riferite ai singoli profili.
4. I bandi possono prevedere, con apposita motivazione, che le prove di esame siano precedute da forme di preselezione predisposte anche da aziende specializzate in selezione del personale.
5. I bandi di concorso devono prevedere l'accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e di almeno una lingua straniera, oltre alla lingua italiana, così come stabilito nel Titolo III, con riferimento ai concorsi per i profili professionali di ciascuna categoria.
6. Al bando viene allegato uno schema esemplificativo della domanda di ammissione al concorso.
7. Il bando deve essere pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione o della provincia autonoma e, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Al bando deve essere data la massima diffusione.
8. Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi scade il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del bando, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale.
9. Per le domande inoltrate a mezzo del servizio postale, la data di spedizione è comprovata dal timbro a data dell'ufficio postale accettante.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-03-27;220#art-3