Capo II
Art. 24
17 / 56Assunzione per i profili professionali della categoria "B"
In vigore dal 27 giu 2001
Assunzione per i profili
professionali della categoria "B"
1. Per il personale appartenente ai profili professionali della categoria "B" e richiesto l'assolvimento dell'obbligo scolastico unitamente, ove previsti, a specifici titoli, abilitazioni o attestati di qualifica. Per il personale appartenente al profilo professionale di coadiutore amministrativo è richiesto il possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado, unitamente, ove previsti, ad attestati di qualifica.
2. L'assunzione in servizio avviene per pubblica selezione ai sensi delle disposizioni di cui al capo III del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni, intendendosi attribuite al Direttore generale dell'Unità sanitaria locale o dell'Azienda ospedaliera le competenze degli organi centrali dello Stato.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-03-27;220#art-24