Art. 19 · Adempimenti dei vincitori
Capo III

Art. 19

20 / 56

Adempimenti dei vincitori

In vigore dal 27 giu 2001
1. I candidati dichiarati vincitori sono invitati dall'unità sanitaria locale o dall'azienda ospedaliera, ai fini della stipula del contratto individuale di lavoro, a presentare nel termine e con le modalità stabilite dal bando di concorso e in carta legale, a pena di decadenza nei diritti conseguenti alla partecipazione allo stesso: a) i documenti corrispondenti alle dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione al concorso per i quali non sia prevista autodichiarazione sostitutiva; b) certificato generale del casellario giudiziale; c) altri titoli che danno diritto ad usufruire della riserva, precedenza e preferenza a parità di valutazione. 2. I candidati dichiarati vincitori hanno facoltà di richiedere all'amministrazione che ha bandito il concorso, entro dieci giorni dalla comunicazione dell'esito del concorso, l'applicazione dell', comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241. 3. L'unità sanitaria locale o l'azienda ospedaliera, verificata la sussistenza dei requisiti, procede alla stipula del contratto nel quale sarà indicata la data di presa di servizio. Gli effetti economici decorrono dalla data di effettiva presa di servizio. 4. Scaduto inutilmente il termine assegnato per la presentazione della documentazione, l'unità sanitaria locale o l'azienda ospedaliera comunica la propria determinazione di non dar luogo alla stipulazione del contratto.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-03-27;220#art-19