Art. 14 · Valutazione delle prove d'esame
Capo II

Art. 14

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Valutazione delle prove d'esame

In vigore dal 27 giu 2001
1. Il superamento della prova scritta è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30. 2. Il superamento della prova pratica e della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici di almeno 14/20. 3. Il superamento della prova pratica e della prova orale nei concorsi per i quali sono previste solo dette due prove è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30. 4. La valutazione è effettuata con il rispetto di quanto previsto dall', comma 3.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-03-27;220#art-14