Art. 10 · Verbali relativi al concorso
Capo II

Art. 10

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Verbali relativi al concorso

In vigore dal 27 giu 2001
1. Di ogni seduta della commissione il segretario redige processo verbale dal quale devono risultare descritte tutte le fasi del concorso. 2. La commissione deve procedere, alla presenza di tutti i componenti, alla determinazione dei criteri generali per la valutazione dei titoli, all'esame degli stessi, alla predisposizione ed alla valutazione della prova scritta, alla effettuazione delle prove pratiche, all'espletamento delle prove orali, ed alla formulazione della graduatoria di merito dei candidati. 3. I punteggi relativi alle prove sono attribuiti con voti palesi; in caso di differenti valutazioni, il punteggio da attribuire è quello risultante dalla media aritmetica dei voti espressi da ciascun commissario. 4. Per l'ipotesi di cui all', comma 3, le sottocommissioni rimettono i verbali e gli atti del concorso alla commissione giudicatrice per la formulazione della graduatoria finale. 5. Ciascun commissario, fermo restando l'obbligo della firma dei verbali del concorso, può far inserire nei medesimi, controfirmandole, tutte le osservazioni in merito a presunte irregolarità nello svolgimento del concorso ed il proprio eventuale dissenso circa le decisioni adottate dagli altri componenti della commissione. Eventuali osservazioni dei candidati, inerenti allo svolgimento della procedura concorsuale, devono essere formulate con esposto sottoscritto che deve essere allegato al verbale. 6. Le operazioni concorsuali devono essere concluse entro sei mesi dalla prova scritta. 7. Qualora la commissione di esame si trovi nell'impossibilità di ultimare i suoi lavori entro tale termine, le ragioni del ritardo devono essere precisate in motivata relazione da allegare agli atti del concorso. 8. Al termine dei lavori, i verbali, unitamente a tutti gli atti del concorso sono rimessi ai competenti uffici dell'unità sanitaria locale o dell'azienda ospedaliera per le conseguenti determinazioni.
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