Capo V
Art. 19
19 / 23Disposizioni transitorie relative al personale
In vigore dal 25 apr 2001
Disposizioni transitorie relative al personale
1. Entro il primo trimestre del 2001, per necessità di omogeneizzazione degli interventi correlati alla prima applicazione delle disposizioni di cui al decreto n. 300/1999, è fatta salva la facoltà di prevedere, con provvedimento ai sensi dell'articolo 73, comma 2, del decreto n. 300/1999, aumenti o riduzioni delle unità di personale collocato nel ruolo speciale e distaccato presso il Ministero.
2. Fino alla stipulazione dei nuovi contratti collettivi, al personale del Ministero e delle agenzie continuano ad applicarsi le disposizioni di legge recanti condizioni diversificate dì trattamento economico dei dipendenti dell'Amministrazione finanziaria.
3. Fino alla stipulazione dei prossimi contratti collettivi nazionali, al personale del Ministero, anche successivamente alla unificazione del Ministero delle finanze e del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e delle agenzie, continua ad applicarsi la disciplina sul Fondo di previdenza per il personale dell'amministrazione finanziaria, di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 17 marzo 1981, n.211,e 21 dicembre 1984, n. 1034.
4. Nulla è innovato quanto al ruolo provvisorio ad esaurimento istituito dall', comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1998, n.283.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-03-26;107#art-19