Titolo III›Capo II
Art. 6
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In vigore dal 8 mag 2001
1. Il trasferimento di fondi mediante vaglia postale si perfeziona con la consegna del vaglia postale al beneficiario.
2. Il vaglia postale può essere ceduto mediante girata se non munito, su richiesta del mittente, della clausola di non trasferibilità.
3. Il credito incorporato nel vaglia postale si prescrive il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di emissione.
4. Ai vaglia postali si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni applicabili all'assegno circolare.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-03-14;144#art-6