Titolo I
Art. 3
3 / 13Rapporti con i clienti
In vigore dal 19 dic 2012
1. Per quanto non diversamente previsto nel presente decreto, i rapporti con la clientela ed il conto corrente postale sono disciplinati in via contrattuale nel rispetto delle norme del codice civile e delle leggi speciali.
2. La comunicazione ai clienti delle unilaterali variazioni contrattuali sfavorevoli eventualmente apportate ai tassi di interesse, prezzi o altre condizioni previsti nei contratti a tempo indeterminato è effettuata con le modalità previste dagli articoli 118 e 126-sexies del testo unico bancario.
3. Salvo diversa disposizione della sede centrale e salva diversa comunicazione scritta del preposto all'ufficio postale che individuino differenti strumenti operativi, i clienti possono impartire a Poste disposizioni solo personalmente o a mezzo di rappresentante e nelle forme prescritte, a seguito di accesso ad uno degli uffici postali abilitati all'operazione richiesta.
4. Salve le speciali disposizioni concernenti le amministrazioni pubbliche, ove l'operazione richiesta consenta il conferimento di procura questa, scritta o documentata per iscritto dal preposto all'ufficio postale, secondo la forma richiesta per l'atto da compiere, è conservata presso l'ufficio medesimo e conserva efficacia fino alla notificazione al predetto preposto della sua modifica o revoca.
5. La legittimazione del cliente è controllata in base:
a) alla corrispondenza della sottoscrizione, se richiesta dalla legge, o del diverso strumento di identificazione utilizzato su indicazione di Poste per singoli servizi, rispettivamente alla sottoscrizione depositata presso Poste od allo strumento da questa indicato;
b) ai documenti di riconoscimento esibiti, ove ciò sia richiesto dalla legge.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-03-14;144#art-3