Art. 3 · Rapporti con i clienti
Titolo I

Art. 3

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Rapporti con i clienti

In vigore dal 19 dic 2012
1. Per quanto non diversamente previsto nel presente decreto, i rapporti con la clientela ed il conto corrente postale sono disciplinati in via contrattuale nel rispetto delle norme del codice civile e delle leggi speciali. 2. La comunicazione ai clienti delle unilaterali variazioni contrattuali sfavorevoli eventualmente apportate ai tassi di interesse, prezzi o altre condizioni previsti nei contratti a tempo indeterminato è effettuata con le modalità previste dagli articoli 118 e 126-sexies del testo unico bancario. 3. Salvo diversa disposizione della sede centrale e salva diversa comunicazione scritta del preposto all'ufficio postale che individuino differenti strumenti operativi, i clienti possono impartire a Poste disposizioni solo personalmente o a mezzo di rappresentante e nelle forme prescritte, a seguito di accesso ad uno degli uffici postali abilitati all'operazione richiesta. 4. Salve le speciali disposizioni concernenti le amministrazioni pubbliche, ove l'operazione richiesta consenta il conferimento di procura questa, scritta o documentata per iscritto dal preposto all'ufficio postale, secondo la forma richiesta per l'atto da compiere, è conservata presso l'ufficio medesimo e conserva efficacia fino alla notificazione al predetto preposto della sua modifica o revoca. 5. La legittimazione del cliente è controllata in base: a) alla corrispondenza della sottoscrizione, se richiesta dalla legge, o del diverso strumento di identificazione utilizzato su indicazione di Poste per singoli servizi, rispettivamente alla sottoscrizione depositata presso Poste od allo strumento da questa indicato; b) ai documenti di riconoscimento esibiti, ove ciò sia richiesto dalla legge.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-03-14;144#art-3