Titolo IV
Art. 12
12 / 13Prestazioni dei servizi di investimento
In vigore dal 19 dic 2012
1. Salvo quanto già previsto all', comma 1, Poste può svolgere nei confronti del pubblico i servizi e attività di investimento e i servizi accessori previsti, rispettivamente, dall', comma 5, lettere b), c), c-bis), e), f), e dall', comma 6, lettere a), b), d), e), f) e g), del testo unico finanza, nonché le attività connesse e strumentali ai servizi di investimento.
2. La promozione ed il collocamento nei confronti del pubblico, da parte di Poste presso la propria sede e dipendenze, di strumenti finanziari e di prodotti finanziari non costituisce offerta fuori sede ai sensi dell'articolo 30 del testo unico finanza.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-03-14;144#art-12