Art. 8 · Permessi per esigenze personali
Titolo II

Art. 8

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Permessi per esigenze personali

In vigore dal 27 apr 2001
1. Il funzionario diplomatico ha diritto di assentarsi nei seguenti casi: a) partecipazione a concorsi od esami, limitatamente ai giorni di svolgimento delle prove ed al tempo strettamente necessario per il raggiungimento delle relative sedi di svolgimento delle stesse, ovvero, previa intesa con il responsabile della struttura di appartenenza, a congressi, convegni, seminari e corsi di aggiornamento professionale facoltativo entro il limite complessivo di otto giorni per ciascun anno; b) decesso o documentata grave infermità del coniuge, o del convivente stabile, o di un parente entro il secondo grado o di un affine di primo grado, in ragione di tre giorni lavorativi, anche frazionati, per evento. I giorni di permesso devono essere utilizzati entro sette giorni dal decesso o dall'accertamento dell'insorgenza della grave infermità o dalla necessità di provvedere a conseguenti specifici interventi terapeutici. Nel caso di grave infermità dei soggetti di cui alla presente lettera b), il funzionario diplomatico, entro sette giorni dall'evento predetto, può concordare con il responsabile della struttura presso cui presta servizio, in alternativa ai giorni di permesso, diverse modalità di espletamento dell'attività lavorativa, anche per periodi superiori a tre giorni. c) documentati motivi personali, entro il limite complessivo di tre giorni per ciascun anno. 2. Il funzionario diplomatico ha inoltre il diritto di assentarsi per quindici giorni consecutivi in occasione del matrimonio. 3. Le assenze sopra elencate possono cumularsi nell'anno solare, sono valutate agli effetti dell'anzianità di servizio e non riducono il periodo di ferie disciplinato dall'. 4. I predetti periodi di assenza non producono effetti sul trattamento economico dei funzionari diplomatici. 5. Le assenze previste dall'articolo 33, comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modifiche ed integrazioni, non sono computate ai fini del raggiungimento del limite fissato dai precedenti commi e non riducono le ferie. 6. Il funzionario diplomatico ha altresì diritto ad assentarsi, con conservazione della retribuzione, per tutti gli eventi in relazione ai quali specifiche disposizioni di legge o dei relativi regolamenti di attuazione prevedono la concessione di permessi o congedi comunque denominati.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-02-20;114#art-8